La detrazione energetica è cedibile anche a chi ha fornito materiali

Cessione della detrazione per la riqualificazione energetica a favore di soggetti privati collegati all’intervento eseguito, quindi anche se hanno soltanto fornito i materiali necessari a eseguire l’opera. Se il prestatore del servizio, inoltre, si avvale di un subappaltatore per eseguire l’intervento agevolato, la detrazione può essere ceduta anche a quest’ultimo soggetto. Così l’Agenzia delle Entrate — informa Italia Oggi — che, com’è noto, con un recente documento di prassi (circolare 17/E/2018) ha fornito ulteriori e opportuni chiarimenti sulla cessione dei detti bonus (ecobonus e sismabonus). Preliminarmente, si ricorda che le detrazioni (Irpef e/o Ires) spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute sia nel caso di opere eseguite sulle parti a comune degli edifici condominiali, sia nel caso di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, ai sensi dei commi 2-ter e 2-sexiex, dell’art. 14, dl 63/2013. Diventa importante, quindi, stabilire i soggetti cui è possibile cedere i detti bonus e, come precisato anche dalla circolare appena richiamata, in luogo dell’utilizzo diretto in sede dichiarativa, il contribuente può (opzione) decidere di cedere il corrispondente credito scegliendo tra i fornitori che hanno effettuato gli interventi o tra altri soggetti privati, come persone fisiche e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata.

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